codice etico fondazione marea
La Fondazione Marea Ente Filantropico ETS (la “Fondazione” o “Marea”) si è dotata di un Codice Etico, come documento ufficiale, che recepisce e formalizza i principi e le visioni etico-comportamentali che concorrono opportunamente a definire il profilo etico della Fondazione, sia per quanto riguarda l’immagine esterna che nell’orientamento di tutti coloro che agiscono nella e per la Fondazione.
premessa
La Fondazione Marea si impegna a operare con integrità, trasparenza e responsabilità, promuovendo valori etici condivisi e un ambiente di lavoro rispettoso e inclusivo. Il presente codice etico definisce i principi e le norme di condotta che guidano le attività della Fondazione, al fine di tutelare la sua reputazione, garantire la fiducia dei donatori e apportare benefici alla comunità.
codice etico
destinatari
Il presente codice etico si applica a tutti i donatori e Pionieri, sia persone fisiche che giuridiche, ai membri degli organi sociali, inclusi i membri del Collegio dei Partecipanti e del Consiglio di Amministrazione, ai dipendenti, ai collaboratori, ai volontari e a chiunque agisca per conto della Fondazione Marea (i Destinatari).
principi etici generali
La Fondazione Marea si ispira ai seguenti principi etici generali:
Legalità, integrità e responsabilità: rispetto delle leggi e dei regolamenti, agendo con integrità e responsabilità.
Onestà, lealtà e correttezza: comportamenti onesti, leali e corretti in tutte le attività.
Integrità, trasparenza e imparzialità: gestione trasparente delle risorse, decisioni imparziali e comunicazione chiara.
Rispetto della dignità della persona: tutela della dignità e dei diritti di ogni individuo, senza discriminazioni.
Efficienza: ottimizzazione delle risorse per massimizzare l'impatto delle attività.
Riservatezza: tutela delle informazioni riservate acquisite nello svolgimento delle attività.
Conflitto di interessi: prevenzione e gestione dei conflitti di interessi.
Omaggi: accettazione di omaggi solo di modico valore e nel rispetto delle normative.
Equità generazionale e sostenibilità: promozione di attività sostenibili e attenzione alle future generazioni.
Responsabilità amministrativa e trasparenza finanziaria: gestione responsabile delle risorse finanziarie e rendicontazione trasparente.
Ambiente, salute e sicurezza: tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Rapporti con mass-media: comunicazione chiara e trasparente con i media, nel rispetto della reputazione della Fondazione.
DISPOSIZIONE GENERALE DI OSSERVANZA DEL CODICE E DI COLLABORAZIONE
Tutti i destinatari del presente codice sono tenuti a:
conoscere e rispettare i principi e le norme di condotta;
segnalare eventuali modifiche della propria situazione e violazioni del codice;
collaborare con gli organi competenti per garantire l'applicazione del codice.
NORME PER GLI ORGANI SOCIALI
Gli organi sociali della Fondazione Marea sono tenuti a:
agire nell'interesse della Fondazione e nel rispetto dei suoi obiettivi;
evitare conflitti di interessi;
garantire la trasparenza delle decisioni e delle attività.
RAPPORTI CON I LAVORATORI E I COLLABORATORI
La Fondazione Marea si impegna a:
garantire un ambiente di lavoro sicuro e rispettoso;
promuovere la parità di opportunità e la non discriminazione;
tutelare la privacy dei lavoratori e dei collaboratori.
RAPPORTI CON I PARTECIPANTI, I PIONIERI E I DONATORI
La Fondazione Marea si impegna a:
utilizzare i fondi donati in modo trasparente e responsabile;
rendicontare ai Sostenitori, ai Pionieri e ai Donatori l'utilizzo dei fondi;
mantenere un dialogo aperto e costruttivo con i Sostenitori, i Pionieri e i Donatori.
norme per i pionieri
Per poter assumere e mantenere la qualifica di Pionieri della Fondazione Marea è necessario:
non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
non aver riportato condanne definitive, salvi gli effetti della riabilitazione, per i seguenti reati:
per i delitti di cui agli articoli 416 bis e 416 ter del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste;
a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e di strumenti di pagamento;
alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l’ordine pubblico, l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
non aver subito applicazione, su richiesta, di una delle suddette pene ex art. 444 c.p.p., salvo il caso dell’estinzione del reato;
non essere stato eletto a una delle seguenti cariche:
membri del Parlamento europeo, del Parlamento italiano, della Commissione europea, del Governo italiano, della Corte costituzionale, nonché coloro che siano cessati da tali cariche da meno di sei mesi;
gli assessori e i consiglieri della Regione Sicilia, i sindaci, gli assessori e i consiglieri di Comuni facenti parte del territorio di riferimento della Fondazione, nonché coloro che siano cessati da dette cariche da meno di sei mesi;
impegnarsi a denunciare agli organi competenti in caso di esposizione a situazioni di illegalità perseguibili d’ufficio.
Il Pioniere accetta esplicitamente il potere del Consiglio di Amministrazione, previa interlocuzione con il Pioniere stesso, di espellere dall’elenco dei Pionieri chiunque non abbia o perda le precedenti qualifiche, nonché di sospendere 1) chi sia sottoposto a un procedimento penale per i reati per cui sia prevista una pena detentiva minima superiore a sei mesi, in ragione della gravità delle condotte contestate e dell'incompatibilità delle stesse con le finalità ed i principi ispiratori della Fondazione, o 2) venga eletto a una carica politica incompatibile con la partecipazione attiva alla Fondazione. Nel primo caso, la sospensione ha carattere cautelativo e temporaneo ed è disposta fino alla definizione del procedimento penale.
Accettando il presente codice etico l’aspirante Pioniere dichiara di possedere tutte le qualifiche necessarie ad assumere la qualifica di Pioniere della Fondazione Marea.
Accettando il presente codice etico l’aspirante Pioniere dichiara di possedere tutte le qualifiche necessarie ad assumere la qualifica di Pioniere della Fondazione Marea.